Art. n°
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Art. 1658. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Fornitura della materia.

Dispositivo

Art. 1658.

(Fornitura della materia).


La materia necessaria a compiere l'opera deve essere fornita dall'appaltatore, se non e' diversamente stabilito dalla convenzione o dagli usi.



Ratio Legis


Spiegazione