Art. 1660. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Variazioni necessarie del progetto.
Dispositivo
Art. 1660.
(Variazioni necessarie del progetto).
Se per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte e' necessario apportare variazioni al progetto e le parti non si accordano, spetta al giudice di determinare le variazioni da introdurre e le correlative variazioni del prezzo.
Se l'importo delle variazioni supera il sesto del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore puo' recedere dal contratto e puo' ottenere, secondo le circostanze, un'equa indennita'.
Se le variazioni sono di notevole entita', il committente puo' recedere dal contratto ed e' tenuto a corrispondere un equo indennizzo.
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Spiegazione