Art. 1663. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Denuncia dei difetti della materia.
Dispositivo
Art. 1663.
(Denuncia dei difetti della materia).
L'appaltatore e' tenuto a dare pronto avviso al committente dei difetti della materia da questo fornita, se si scoprono nel corso dell'opera e possono comprometterne la regolare esecuzione.
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Spiegazione