Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 1672. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Impossibilita' di esecuzione dell'opera.

Dispositivo

Art. 1672.

(Impossibilita' di esecuzione dell'opera).


Se il contratto si scioglie perche' l'esecuzione dell'opera e' divenuta impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, il committente deve pagare la parte dell'opera gia' compiuta, nei limiti in cui e' per lui utile, in proporzione del prezzo pattuito per l'opera intera.



Ratio Legis


Spiegazione