![]() Art. 1681. (Responsabilita' del vettore). Salva la responsabilita' per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con se', se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. Sono nulle le clausole che limitano la responsabilita' del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore. Le norme di questo articolo si osservano anche nei contratti di trasporto gratuito. ![]() Art. 1682. (Responsabilita' del vettore nei trasporti cumulativi). Nei trasporti cumulativi ciascun vettore risponde nell'ambito del proprio percorso. Tuttavia il danno per il ritardo o per l'interruzione del viaggio si determina in ragione dell'intero percorso.
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