Art. 1683. Codice civile
(D.P.R. ...)
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Indicazioni e documenti che devono essere forniti al vettore.
Dispositivo
Art. 1683.
(Indicazioni e documenti che devono essere forniti al vettore).
Il mittente deve indicare con esattezza al vettore il nome del destinatario e il luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantita' e il numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per eseguire il trasporto.
Se per l'esecuzione del trasporto occorrono particolari documenti, il mittente deve rimetterli al vettore all'atto in cui consegna le cose da trasportare.
Sono a carico del mittente i danni che derivano dall'omissione o dall'inesattezza delle indicazioni o dalla mancata consegna o irregolarita' dei documenti.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
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