Art. 1745. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Rappresentanza dell'agente.
Dispositivo
Art. 1745.
(Rappresentanza dell'agente).
Le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto concluso per il tramite dell'agente e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali sono validamente fatti all'agente.
L'agente puo' chiedere i provvedimenti cautelari nell'interesse del preponente e presentare i reclami che sono necessari per la conservazione dei diritti spettanti a quest'ultimo.
Articoli correlati nel
Codice civile (cc)
Ratio Legis
Spiegazione