Art. n°
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Art. 1843. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Utilizzazione del credito.

Dispositivo

Art. 1843.

(Utilizzazione del credito).


Se non e' convenuto altrimenti, l'accreditato puo' utilizzare in piu' volte il credito, secondo le forme di uso, e puo' con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilita'.


Salvo patto contrario, i prelevamenti e i versamenti si eseguono presso la sede della banca dove e' costituito il rapporto.



Ratio Legis


Spiegazione