Art. 1843. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Utilizzazione del credito.
Dispositivo
Art. 1843.
(Utilizzazione del credito).
Se non e' convenuto altrimenti, l'accreditato puo' utilizzare in piu' volte il credito, secondo le forme di uso, e puo' con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilita'.
Salvo patto contrario, i prelevamenti e i versamenti si eseguono presso la sede della banca dove e' costituito il rapporto.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione