Art. 1846. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Disponibilita' delle cose date in pegno.
Dispositivo
Art. 1846.
(Disponibilita' delle cose date in pegno).
Nell'anticipazione bancaria su pegno di titoli o di merci, la banca non puo' disporre delle cose ricevute in pegno, se ha rilasciato un documento nel quale le cose stesse sono individuate. Il patto contrario deve essere provato per iscritto.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione