Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 1849. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Ritiro dei titoli o delle merci.

Dispositivo

Art. 1849.

(Ritiro dei titoli o delle merci).


Il contraente, anche prima della scadenza del contratto, puo' ritirare in parte i titoli o le merci dati in pegno, previo rimborso proporzionale delle somme anticipate e delle altre somme spettanti alla banca secondo la disposizione dell'articolo precedente, salvo che il credito residuo risulti insufficientemente garantito.



Ratio Legis


Spiegazione