Art. 1849. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Ritiro dei titoli o delle merci.
Dispositivo
Art. 1849.
(Ritiro dei titoli o delle merci).
Il contraente, anche prima della scadenza del contratto, puo' ritirare in parte i titoli o le merci dati in pegno, previo rimborso proporzionale delle somme anticipate e delle altre somme spettanti alla banca secondo la disposizione dell'articolo precedente, salvo che il credito residuo risulti insufficientemente garantito.
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Ratio Legis
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