Art. n°
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Art. 1883. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Esercizio delle assicurazioni.

Dispositivo

Art. 1883.

(Esercizio delle assicurazioni).


L'impresa di assicurazione non puo' essere esercitata che da un istituto di diritto pubblico o da una societa' per azioni e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi speciali.



Ratio Legis


Spiegazione