Art. 1883. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Esercizio delle assicurazioni.
Dispositivo
Art. 1883.
(Esercizio delle assicurazioni).
L'impresa di assicurazione non puo' essere esercitata che da un istituto di diritto pubblico o da una societa' per azioni e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi speciali.
Articoli correlati nel
Codice civile (cc)
LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione