Art. n°
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Art. 1888. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Prova del contratto.

Dispositivo

Art. 1888.

(Prova del contratto).


Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.


L'assicuratore e' obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.


L'assicuratore e' anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso puo' esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.



Ratio Legis


Spiegazione