Art. 1889. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Polizze all'ordine e al portatore.
Dispositivo
Art. 1889.
(Polizze all'ordine e al portatore).
Se la polizza di assicurazione e' all'ordine o al portatore, il suo trasferimento importa trasferimento del credito verso l'assicuratore, con gli effetti della cessione.
Tuttavia l'assicuratore e' liberato se senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del giratario o del portatore della polizza, anche se questi non e' l'assicurato.
In caso di smarrimento, furto o distruzione della polizza all'ordine, si applicano le disposizioni relative all'ammortamento dei titoli all'ordine.
Articoli correlati nel
Codice civile (cc)
LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione