Art. n°
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Art. 1919. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Assicurazione sulla vita propria o di un terzo.

Dispositivo

Art. 1919.

(Assicurazione sulla vita propria o di un terzo).


L'assicurazione puo' essere stipulata sulla vita propria o su quella di un terzo.


L'assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non e' valida se questi o il suo legale rappresentante non da' il consenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per iscritto.



Ratio Legis


Spiegazione