Art. n°
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Art. 1920. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Assicurazione a favore di un terzo.

Dispositivo

Art. 1920.

(Assicurazione a favore di un terzo).


E' valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo.


La designazione del beneficiario puo' essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, o per testamento; essa e' efficace anche se il beneficiario e' determinato solo genericamente. Equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona.


Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.



Ratio Legis


Spiegazione