Art. 1920. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Assicurazione a favore di un terzo.
Dispositivo
Art. 1920.
(Assicurazione a favore di un terzo).
E' valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo.
La designazione del beneficiario puo' essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, o per testamento; essa e' efficace anche se il beneficiario e' determinato solo genericamente. Equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona.
Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.
Articoli correlati nel
Codice civile (cc)
LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione