Art. n°
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Art. 1928. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Prova.

Dispositivo

Art. 1928.

(Prova).


I contratti generali di riassicurazione relativi a una serie di rapporti assicurativi devono essere provati per iscritto.


I rapporti di riassicurazione in esecuzione dei contratti generali e i contratti di riassicurazione per singoli rischi possono essere provati secondo le regole generali.



Ratio Legis


Spiegazione