Art. 1978. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Forma.
Dispositivo
Art. 1978.
(Forma).
La cessione dei beni si deve fare per iscritto, sotto pena di nullita'.
Se tra i beni ceduti esistono crediti, si osservano le disposizione degli articoli 1264 e 1265.
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Ratio Legis
Spiegazione