Art. n°
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Art. 1978. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Forma.

Dispositivo

Art. 1978.

(Forma).


La cessione dei beni si deve fare per iscritto, sotto pena di nullita'.


Se tra i beni ceduti esistono crediti, si osservano le disposizione degli articoli 1264 e 1265.



Ratio Legis


Spiegazione