Art. 1984. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Liberazione del debitore.
Dispositivo
Art. 1984.
(Liberazione del debitore).
Se non vi e' patto contrario, il debitore e' liberato verso i creditori solo dal giorno in cui essi ricevono la parte loro spettante sul ricavato della liquidazione, e nei limiti di quanto hanno ricevuto.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione