Art. n°
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Art. 1984. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Liberazione del debitore.

Dispositivo

Art. 1984.

(Liberazione del debitore).


Se non vi e' patto contrario, il debitore e' liberato verso i creditori solo dal giorno in cui essi ricevono la parte loro spettante sul ricavato della liquidazione, e nei limiti di quanto hanno ricevuto.



Ratio Legis


Spiegazione