Art. n°
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Art. 1985. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Recesso del contratto.

Dispositivo

Art. 1985.

(recesso del contratto).


Il debitore puo' recedere dal contratto offrendo il pagamento del capitale e degli interessi a coloro con i quali ha contrattato o che hanno aderito alla cessione. Il recesso ha effetto dal giorno del pagamento.


Il debitore e' tenuto al rimborso delle spese di gestione.



Ratio Legis


Spiegazione