Art. 1985. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Recesso del contratto.
Dispositivo
Art. 1985.
(recesso del contratto).
Il debitore puo' recedere dal contratto offrendo il pagamento del capitale e degli interessi a coloro con i quali ha contrattato o che hanno aderito alla cessione. Il recesso ha effetto dal giorno del pagamento.
Il debitore e' tenuto al rimborso delle spese di gestione.
Articoli correlati nel
Codice civile (cc)
LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione