![]() Art. 2033. (Indebito oggettivo). Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere cio' che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda. ![]() Art. 2034. (Obbligazioni naturali). Non e' ammessa la ripetizione di quanto e' stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace. I doveri indicati dal comma precedente, e ogni altro per cui la legge non accorda azione ma esclude la ripetizione di cio' che e' stato spontaneamente pagato, non producono altri effetti. ![]() Art. 2035. (Prestazione contraria al buon costume). Chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca offesa al buon costume non puo' ripetere quanto ha pagato. ![]() Art. 2036. (Indebito soggettivo). Chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base a un errore scusabile, puo' ripetere cio' che ha pagato, sempre che il creditore non si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito. Chi ha ricevuto l'indebito e' anche tenuto a restituire i frutti e gli interessi dal giorno del pagamento, se era in mala fede, o dal giorno della domanda, se era in buona fede. Quando la ripetizione non e' ammessa, colui che ha pagato subentra nei diritti del creditore. ![]() Art. 2037. (Restituzione di cosa determinata). Chi ha ricevuto indebitamente una cosa determinata e' tenuto a restituirla. Se la cosa e' perita, anche per caso fortuito, chi l'ha ricevuta in mala fede e' tenuto a corrisponderne il valore; se la cosa e' soltanto deteriorata, colui che l'ha data puo' chiedere l'equivalente, oppure la restituzione e un'indennita' per la diminuzione di valore. Chi ha ricevuto la cosa in buona fede non risponde del perimento o del deterioramento di essa, ancorche' dipenda da fatto proprio, se non nei limiti del suo arricchimento. ![]() Art. 2038. (Alienazione della cosa ricevuta indebitamente). Chi, avendo ricevuto la cosa in buona fede, l'ha alienata prima di conoscere l'obbligo di restituirla e' tenuto a restituire il corrispettivo conseguito. Se questo e' ancora dovuto, colui che ha pagato l'indebito subentra nel diritto dell'alienante. Nel caso di alienazione a titolo gratuito, il terzo acquirente e' obbligato, nei limiti del suo arricchimento, verso colui che ha pagato l'indebito. Chi ha alienato la cosa ricevuta in mala fede, o dopo aver conosciuto l'obbligo di restituirla, e' obbligato a restituirla in natura o a corrisponderne il valore. Colui che ha pagato l'indebito puo' pero' esigere il corrispettivo dell'alienazione e puo' anche agire direttamente per conseguirlo. Se l'alienazione e' stata fatta a titolo gratuito, l'acquirente, qualora l'alienante sia stato inutilmente escusso, e' obbligato, nei limiti dell'arricchimento, verso colui che ha pagato l'indebito. ![]() Art. 2039. (Indebito ricevuto da un incapace). L'incapace che ha ricevuto l'indebito, anche in mala fede, non e' tenuto che nei limiti in cui cio' che ha ricevuto e' stato rivolto a suo vantaggio. ![]() Art. 2040. (Rimborso di spese e di miglioramenti). Colui al quale e' restituita la cosa e' tenuto a rimborsare il possessore delle spese e dei miglioramenti, a norma degli articoli 1149, 1150, 1151 e 1152.
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