Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 2102. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Partecipazione agli utili.

Dispositivo

Art. 2102.

(Partecipazione agli utili).


Se le norme corporative o la convenzione non dispongono diversamente, la partecipazione agli utili spettante al prestatore di lavoro e' determinata in base agli utili netti dell'impresa, e, per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio, in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato.



Ratio Legis


Spiegazione