Art. 2105. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Obbligo di fedelta'.
Dispositivo
Art. 2105.
(Obbligo di fedelta').
Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, ne' divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.
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LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione