Art. 2138. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Dirigenti e fattori di campagna.
Dispositivo
Art. 2138.
(Dirigenti e fattori di campagna).
I poteri dei dirigenti preposti all'esercizio dell'impresa agricola e quelli dei fattori di campagna, se non sono determinati per iscritto dal preponente, sono regolati dalle norme corporative e, in mancanza, dagli usi.
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LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione