Art. n°
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Art. 2138. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Dirigenti e fattori di campagna.

Dispositivo

Art. 2138.

(Dirigenti e fattori di campagna).


I poteri dei dirigenti preposti all'esercizio dell'impresa agricola e quelli dei fattori di campagna, se non sono determinati per iscritto dal preponente, sono regolati dalle norme corporative e, in mancanza, dagli usi.



Ratio Legis


Spiegazione