Art. n°
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Art. 2147. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Obblighi del mezzadro.

Dispositivo

Art. 2147.

(Obblighi del mezzadro).


Il mezzadro e' obbligato a prestare, secondo le direttive del concedente e le necessita' della coltivazione, il lavoro proprio e quello della famiglia colonica.


E' a carico del mezzadro, salvo diverse disposizioni delle norme corporative, della convenzione o degli usi, la spesa della mano d'opera eventualmente necessaria per la normale coltivazione del podere.



Ratio Legis


Spiegazione