Art. n°
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Art. 2148. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Obblighi di residenza e di custodia.

Dispositivo

Art. 2148.

(Obblighi di residenza e di custodia).


Il mezzadro ha l'obbligo di risiedere stabilmente nel podere con la famiglia colonica.


Egli deve custodire il podere e mantenerlo in normale stato di produttivita'. Egli deve altresi' custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente, con la diligenza del buon padre di famiglia, e non puo', senza il consenso del concedente o salvo uso contrario, svolgere attivita' a suo esclusivo profitto o compiere prestazioni a favore di terzi.



Ratio Legis


Spiegazione