Art. n°
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Art. 2152. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Miglioramenti.

Dispositivo

Art. 2152.

(miglioramenti).


Il concedente che intende compiere miglioramenti sul podere deve valersi del lavoro dei componenti della famiglia colonica che siano forniti della necessaria capacita' lavorativa, e questi sono tenuti a prestarlo verso compenso.


La misura del compenso, se non e' stabilita dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi, e' determinata dal giudice, sentite, ove occorra, le associazioni professionali e tenuto conto dell'eventuale incremento di reddito realizzato dal mezzadro.



Ratio Legis


Spiegazione