Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 2163. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Assegnazione delle scorte al termine della mezzadria.

Dispositivo

Art. 2163.

(Assegnazione delle scorte al termine della mezzadria).


Salvo diverse disposizioni delle norme corporative, della convenzione o degli usi, l'assegnazione delle scorte al termine della mezzadria deve farsi secondo le norme seguenti:


1) se si tratta di scorte vive, secondo la specie, il sesso, il numero, la qualita' e il peso, ovvero, in mancanza di tali determinazioni, secondo il valore, tenuto conto della differenza di esso tra il tempo del conferimento e quello della riconsegna;


2) se si tratta di scorte morte circolanti, per quantita' e qualita', valutando le eccedenze e le diminuzioni in base ai prezzi di mercato nel tempo della riconsegna;


3) se si tratta di scorte morte fisse, per specie, quantita', qualita' e stato d'uso.



Ratio Legis


Spiegazione