![]() Art. 2188. (Registro delle imprese). E' istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge. Il registro e' tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale. Il registro e' pubblico. ![]() Art. 2189. (Modalita' dell'iscrizione). Le iscrizioni nel registro sono eseguite su domanda sottoscritta dall'interessato. Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio del registro deve accertare l'autenticita' della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione. Il rifiuto dell'iscrizione deve essere comunicato con raccomandata al richiedente. Questi puo' ricorrere entro otto giorni al giudice del registro, che provvede con decreto. ![]() Art. 2190. (Iscrizione d'ufficio). Se un'iscrizione obbligatoria non e' stata richiesta, l'ufficio del registro invita mediante raccomandata l'imprenditore a richiederla entro un congruo termine. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice del registro puo' ordinarla con decreto. ![]() Art. 2191. (Cancellazione d'ufficio). Se un'iscrizione e' avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l'interessato, ne ordina con decreto la cancellazione. ![]() Art. 2192. (Ricorso contro il decreto del giudice del registro). Contro il decreto del giudice del registro emesso a norma degli articoli precedenti, l'interessato, entro quindici giorni dalla comunicazione, puo' ricorrere al tribunale dal quale dipende l'ufficio del registro. Il decreto che pronunzia sul ricorso deve essere iscritto d'ufficio nel registro. ![]() Art. 2193. (Efficacia dell'iscrizione). I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi e' obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza. L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non puo' essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione e' avvenuta. Sono salve le disposizioni particolari della legge. ![]() Art. 2194. (Inosservanza dell'obbligo d'iscrizione). Salvo quanto disposto dagli articoli 2626 e 2634, chiunque omette di richiedere l'iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, e' punito con l'ammenda da lire cento a lire cinquemila.
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