Art. 2224. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Esecuzione dell'opera.
Dispositivo
Art. 2224.
(Esecuzione dell'opera).
Se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente puo' fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d'opera deve conformarsi a tali condizioni.
Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente puo' recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.
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LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione