Art. n°
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Art. 2224. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Esecuzione dell'opera.

Dispositivo

Art. 2224.

(Esecuzione dell'opera).


Se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente puo' fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d'opera deve conformarsi a tali condizioni.


Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente puo' recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.



Ratio Legis


Spiegazione