Art. 2226. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Difformita' e vizi dell'opera.
Dispositivo
Art. 2226.
(Difformita' e vizi dell'opera).
L'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilita' per difformita' o per vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purche' in questo caso non siano stati dolosamente occultati.
Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformita' e i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta. L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna.
I diritti del committente nel caso di difformita' o di vizi dell'opera sono regolati dall'art. 1668.
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LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione