Art. 2227. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Recesso unilaterale dal contratto.
Dispositivo
Art. 2227.
(recesso unilaterale dal contratto).
Il committente puo' recedere dal contratto, ancorche' sia iniziata l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne il prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno.
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LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione