Art. n°
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Art. 2233. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Compenso.

Dispositivo

Art. 2233.

(Compenso).


Il compenso, se non e' convenuto dalle parti e non puo' essere determinato secondo le tariffe o gli usi, e' determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene.


In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.


((Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali)).



Ratio Legis


Spiegazione