Art. 2233. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Compenso.
Dispositivo
Art. 2233.
(Compenso).
Il compenso, se non e' convenuto dalle parti e non puo' essere determinato secondo le tariffe o gli usi, e' determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene.
In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.
((Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali)).
Articoli correlati nel
Codice civile (cc)
LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione