Art. n°
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Art. 2242. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Vitto, alloggio e assistenza.

Dispositivo

Art. 2242.

(Vitto, alloggio e assistenza).


Il prestatore di lavoro ammesso alla convivenza familiare ha diritto, oltre alla retribuzione in danaro, al vitto, all'alloggio e, per le infermita' di breve durata, alla cura e all'assistenza medica.


Le parti devono contribuire alle istituzioni di previdenza e di assistenza, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.



Ratio Legis


Spiegazione