Art. 2242. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Vitto, alloggio e assistenza.
Dispositivo
Art. 2242.
(Vitto, alloggio e assistenza).
Il prestatore di lavoro ammesso alla convivenza familiare ha diritto, oltre alla retribuzione in danaro, al vitto, all'alloggio e, per le infermita' di breve durata, alla cura e all'assistenza medica.
Le parti devono contribuire alle istituzioni di previdenza e di assistenza, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.
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LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione