Art. 2301. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Divieto di concorrenza.
Dispositivo
Art. 2301.
(Divieto di concorrenza).
Il socio non puo', senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui un'attivita' concorrente con quella della societa', ne' partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra societa' concorrente.
Il consenso si presume, se l'esercizio dell'attivita' o la partecipazione ad altra societa' preesisteva al contratto sociale, e gli altri soci ne erano a conoscenza.
In caso d'inosservanza delle disposizioni del primo comma la societa' ha diritto al risarcimento del danno, salva l'applicazione dell'art. 2286.
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LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione