Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 2301. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Divieto di concorrenza.

Dispositivo

Art. 2301.

(Divieto di concorrenza).


Il socio non puo', senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui un'attivita' concorrente con quella della societa', ne' partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra societa' concorrente.


Il consenso si presume, se l'esercizio dell'attivita' o la partecipazione ad altra societa' preesisteva al contratto sociale, e gli altri soci ne erano a conoscenza.


In caso d'inosservanza delle disposizioni del primo comma la societa' ha diritto al risarcimento del danno, salva l'applicazione dell'art. 2286.



Ratio Legis


Spiegazione