Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 2347. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Indivisibilita' delle azioni.

Dispositivo

Art. 2347.

(( (Indivisibilita' delle azioni). ))


((Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprieta' di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalita' previste dagli articoli 1105 e 1106.


Se il rappresentante comune non e' stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla societa' a uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.


I comproprietari dell'azione rispondono solidalmente delle obbligazioni da essa derivanti.))


Articoli correlati nel Codice civile (cc)

Ratio Legis


Spiegazione