Art. 2347. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Indivisibilita' delle azioni.
Dispositivo
Art. 2347.
(( (Indivisibilita' delle azioni). ))
((Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprieta' di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalita' previste dagli articoli 1105 e 1106.
Se il rappresentante comune non e' stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla societa' a uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.
I comproprietari dell'azione rispondono solidalmente delle obbligazioni da essa derivanti.))
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LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione