Art. 2360. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Divieto di sottoscrizione reciproca di azioni.
Dispositivo
Art. 2360.
(( (Divieto di sottoscrizione reciproca di azioni). ))
((E' vietato alle societa' di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona.))
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LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione