Art. n°
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Art. 2360. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Divieto di sottoscrizione reciproca di azioni.

Dispositivo

Art. 2360.

(( (Divieto di sottoscrizione reciproca di azioni). ))


((E' vietato alle societa' di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona.))


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