Art. n°
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Art. 2364. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Assemblea ordinaria nelle societa' prive di consiglio di sorveglianza.

Dispositivo

Art. 2364.

(Assemblea ordinaria nelle societa' prive di consiglio di sorveglianza).


Nelle societa' prive di consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria:


1) approva il bilancio;


2) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto ((incaricato di effettuare la revisione legale dei conti));


3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non e' stabilito dallo statuto;


4) delibera sulla responsabilita' degli amministratori e dei sindaci;


5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonche' sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilita' di questi per gli atti compiuti;


6) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.


L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto puo' prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di societa' tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della societa'; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione.


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449 ha disposto (con l'art. 55, commi 1 e 2) che "L'esercizio sociale delle imprese private di assicurazione regolate dal presente testo unico ha inizio il 1 gennaio e finisce il 31 dicembre di ogni anno.


In deroga all'art. 2364 del codice civile, il termine entro il quale dette imprese debbono approvare il loro bilancio e' fissato al 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio stesso. Per le imprese che esercitano la riassicurazione detto termine puo' essere protratto fino al 30 novembre dal Ministero della industria e del commercio su domanda delle societa' interessate".



Ratio Legis


Spiegazione