Art. n°
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Art. 2395. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Azione individuale del socio e del terzo.

Dispositivo

Art. 2395.

(( (Azione individuale del socio e del terzo).))


((Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori.


L'azione puo' essere esercitata entro cinque anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio o il terzo.))



Ratio Legis


Spiegazione