Art. 2395. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Azione individuale del socio e del terzo.
Dispositivo
Art. 2395.
(( (Azione individuale del socio e del terzo).))
((Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori.
L'azione puo' essere esercitata entro cinque anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio o il terzo.))
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LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione