Art. 2397. Codice civile
Composizione del collegio.
Dispositivo
(Composizione del collegio).
Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.
Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.
((COMMA ABROGATO DAL D.Legge 9 febbraio 2012, n. 5, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA Legge 4 aprile 2012, n. 35)).
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AGGIORNAMENTO (84)
Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 ha disposto (con l'art. 29, comma
1) che "Gli articoli 16, 17 e da 21 a 26 hanno effetto a decorrere
dalla data della pubblicazione del registro prevista dall'art. 11,
comma 1".
Ratio Legis
Spiegazione