Art. n°
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Art. 2397. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Composizione del collegio.

Dispositivo

Art. 2397.

(Composizione del collegio).


Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.


Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.


((COMMA ABROGATO DAL D.Legge 9 febbraio 2012, n. 5, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA Legge 4 aprile 2012, n. 35)).


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AGGIORNAMENTO (84)


Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 ha disposto (con l'art. 29, comma


1) che "Gli articoli 16, 17 e da 21 a 26 hanno effetto a decorrere


dalla data della pubblicazione del registro prevista dall'art. 11,


comma 1".



Ratio Legis


Spiegazione