Art. 2403-bis. Codice civile
Poteri del collegio sindacale.
Dispositivo
(( (Poteri del collegio sindacale).))
((I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche
individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Il collegio sindacale puo' chiedere agli amministratori notizie,
anche con riferimento a societa' controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Puo' altresi' scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle societa' controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento
generale dell'attivita' sociale.
Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro previsto
dall'articolo 2421, primo comma, n. 5).
Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di
controllo i sindaci sotto la propria responsabilita' ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari che non si
trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2399.
L'organo amministrativo puo' rifiutare agli ausiliari e ai
dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.))
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AGGIORNAMENTO (84)
Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, ha disposto (con l'art. 29, comma
1) che "Gli articoli 16, 17 e da 21 a 26 hanno effetto a decorrere
dalla data della pubblicazione del registro prevista dall'art. 11,
comma 1."
Ratio Legis
Spiegazione