Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 2403-bis. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Poteri del collegio sindacale.

Dispositivo

Art. 2403-bis.

(( (Poteri del collegio sindacale).))


((I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche


individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.


Il collegio sindacale puo' chiedere agli amministratori notizie,


anche con riferimento a societa' controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Puo' altresi' scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle societa' controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento


generale dell'attivita' sociale.


Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro previsto


dall'articolo 2421, primo comma, n. 5).


Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di


controllo i sindaci sotto la propria responsabilita' ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari che non si


trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2399.


L'organo amministrativo puo' rifiutare agli ausiliari e ai


dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.))


-------------------


AGGIORNAMENTO (84)


Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, ha disposto (con l'art. 29, comma


1) che "Gli articoli 16, 17 e da 21 a 26 hanno effetto a decorrere


dalla data della pubblicazione del registro prevista dall'art. 11,


comma 1."



Ratio Legis


Spiegazione