Art. 2447-quater. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Pubblicita' della costituzione del patrimonio destinato.
Dispositivo
Art. 2447-quater.
(( (Pubblicita' della costituzione del patrimonio destinato).))
((La deliberazione prevista dal precedente articolo deve essere depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436.
Nel termine di sessanta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese i creditori sociali anteriori all'iscrizione possono fare opposizione. Il tribunale, nonostante l'opposizione, puo' disporre che la deliberazione sia eseguita previa prestazione da parte della societa' di idonea garanzia. ))
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LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione