Art. 2472. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Responsabilita' dell'alienante per i versamenti ancora dovuti.
Dispositivo
Art. 2472.
(Responsabilita' dell'alienante per i versamenti ancora dovuti).
Nel caso di cessione della partecipazione l'alienante e' obbligato solidalmente con l'acquirente, per il periodo di tre anni dall'iscrizione del trasferimento nel ((registro delle imprese)), per i versamenti ancora dovuti.
Il pagamento non puo' essere domandato all'alienante se non quando la richiesta al socio moroso e' rimasta infruttuosa.
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LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione