Art. n°
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Art. 2472. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Responsabilita' dell'alienante per i versamenti ancora dovuti.

Dispositivo

Art. 2472.

(Responsabilita' dell'alienante per i versamenti ancora dovuti).


Nel caso di cessione della partecipazione l'alienante e' obbligato solidalmente con l'acquirente, per il periodo di tre anni dall'iscrizione del trasferimento nel ((registro delle imprese)), per i versamenti ancora dovuti.


Il pagamento non puo' essere domandato all'alienante se non quando la richiesta al socio moroso e' rimasta infruttuosa.



Ratio Legis


Spiegazione