Art. n°
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Art. 2492. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Bilancio finale di liquidazione.

Dispositivo

Art. 2492.

(Bilancio finale di liquidazione).


Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell'attivo.


Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato ((di effettuare la revisione legale dei conti)), e' depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.


Nei novanta giorni successivi all'iscrizione dell'avvenuto deposito, ogni socio puo' proporre reclamo davanti al tribunale in contraddittorio dei liquidatori.


I reclami devono essere riuniti e decisi in unico giudizio, nel quale tutti i soci possono intervenire. La trattazione della causa ha inizio quando sia decorso il termine suddetto. La sentenza fa stato anche riguardo ai non intervenuti.



Ratio Legis


Spiegazione