Art. 2504. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Atto di fusione.
Dispositivo
Art. 2504.
(( (Atto di fusione). ))
((La fusione deve risultare da atto pubblico.
L'atto di fusione deve essere depositato per l'iscrizione, a cura del notaio o dei soggetti cui compete l'amministrazione della societa' risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove e' posta la sede delle societa' partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della societa' incorporante.
Il deposito relativo alla societa' risultante dalla fusione o di quella incorporante non puo' precedere quelli relativi alle altre societa' partecipanti alla fusione.))
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LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione