Art. n°
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Art. 2504. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Atto di fusione.

Dispositivo

Art. 2504.

(( (Atto di fusione). ))


((La fusione deve risultare da atto pubblico.


L'atto di fusione deve essere depositato per l'iscrizione, a cura del notaio o dei soggetti cui compete l'amministrazione della societa' risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove e' posta la sede delle societa' partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della societa' incorporante.


Il deposito relativo alla societa' risultante dalla fusione o di quella incorporante non puo' precedere quelli relativi alle altre societa' partecipanti alla fusione.))


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