Art. n°
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Art. 2521. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Atto costitutivo.

Dispositivo

Art. 2521.

(( (Atto costitutivo).))


((La societa' deve costituirsi per atto pubblico.


L'atto costitutivo stabilisce le regole per lo svolgimento dell'attivita' mutualistica e puo' prevedere che la societa' svolga la propria attivita' anche con terzi.


L'atto costitutivo deve indicare:


1) il cognome e il nome o la denominazione, il luogo e la data di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci;


2) la denominazione, e il comune ove e' posta la sede della societa' e le eventuali sedi secondarie;


3) la indicazione specifica dell'oggetto sociale con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci;


4) la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale e' ripartito in azioni, il loro valore nominale;


5) il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;


6) i requisiti e le condizioni per l'ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;


7) le condizioni per l'eventuale recesso o per la esclusione dei soci;


8) le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni;


9) le forme di convocazione dell'assemblea, in quanto si deroga alle disposizioni di legge;


10) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della societa';


11) il numero dei componenti del collegio sindacale;


12) la nomina dei primi amministratori e sindaci;


13) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico delle societa'.


Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della societa', anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo.


I rapporti tra la societa' e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attivita' mutualistica tra la societa' e i soci. I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.))


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AGGIORNAMENTO (113)


Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 ha disposto (con l'art. 4, comma


2) che le presenti modifiche decorrono dal 1 gennaio 2002.



Ratio Legis


Spiegazione