Art. n°
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Art. 2603. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Forma e contenuto del contratto.

Dispositivo

Art. 2603.

(Forma e contenuto del contratto).


Il contratto deve essere fatto per iscritto sotto pena di nullita'.


Esso deve indicare:


1) l'oggetto e la durata del consorzio;


2) la sede dell'ufficio eventualmente costituito;


3) gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati;


4) le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in giudizio;


5) le condizioni di ammissione di nuovi consorziati;


6) i casi di recesso e di esclusione;


7) le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati.


Se il consorzio ha per oggetto il contingentamento della produzione o degli scambi, il contratto deve inoltre stabilire le quote dei singoli consorziati o i criteri per la determinazione di esse.


Se l'atto costitutivo deferisce la risoluzione di questioni relative alla determinazione delle quote ad una o piu' persone, le decisioni di queste possono essere impugnate innanzi all'autorita' giudiziaria, se sono manifestamente inique od erronee, entro trenta giorni dalla notizia.



Ratio Legis


Spiegazione