Art. 2607. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Modificazioni del contratto.
Dispositivo
Art. 2607.
(Modificazioni del contratto).
Il contratto, se non e' diversamente convenuto, non puo' essere modificato senza il consenso di tutti i consorziati.
Le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena di nullita'.
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LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione