Art. n°
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Art. 2612. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Iscrizione nel registro delle imprese.

Dispositivo

Art. 2612.

(Iscrizione nel registro delle imprese).


Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere un'attivita' con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dalla stipulazione, essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo dove l'ufficio ha sede.


L'estratto deve indicare:


1) la denominazione e l'oggetto del consorzio e la sede dell'ufficio;


2) il cognome e il nome dei consorziati;


3) la durata del consorzio;


4) le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri;


5) il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione.


Del pari devono essere iscritte nel registro delle imprese le modificazioni del contratto concernenti gli elementi sopra indicati.



Ratio Legis


Spiegazione