Art. 2625. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Impedito controllo.
Dispositivo
Art. 2625.
(Impedito controllo).
Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attivita' di controllo ((...)) legalmente attribuite ai soci ((o ad altri organi sociali)), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.
Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.
La pena e' raddoppiata se si tratta di societa' con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.LGS. 24 febbraio 1998, n. 58.
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LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione