Art. 2644. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Effetti della trascrizione.
Dispositivo
Art. 2644.
(Effetti della trascrizione).
Gli atti enunciati nell'articolo precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi.
Seguita la trascrizione, non puo' avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data anteriore.
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Spiegazione