Art. n°
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Art. 2644. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Effetti della trascrizione.

Dispositivo

Art. 2644.

(Effetti della trascrizione).


Gli atti enunciati nell'articolo precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi.


Seguita la trascrizione, non puo' avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data anteriore.



Ratio Legis


Spiegazione